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Motivi di nullità

IL MATRIMONIO CANONICO

Can. 1141: Il matrimonio rato e consumato non può essere sciolto da nessuna potestà umana e per nessuna causa eccetto la morte.

 Can. 1055: §1. Il patto matrimoniale con cui l’uomo e la donna stabiliscono tra loro la comunità di tutta la vita, per sua natura ordinata al bene dei coniugi e alla generazione e educazione della prole, tra i battezzati è stato elevato da Cristo Signore alla dignità di sacramento. §2. Pertanto tra i battezzati non può sussistere un valido contratto matrimoniale, che non sia per ciò stesso sacramento.

Can. 1056: Le proprietà essenziali del matrimonio sono l’unità e l’indissolubilità, che nel matrimonio cristiano conseguono una peculiare stabilità in ragione del sacramento.

Can. 1057: §1. L’atto che costituisce il matrimonio è il consenso delle parti manifestato legittimamente tra persone giuridicamente abili; esso non può essere supplito da nessuna potestà umana. §2. Il consenso matrimoniale è l’atto della volontà con cui l’uomo e la donna, con patto irrevocabile, danno e accettano reciprocamente se stessi per costituire il matrimonio.

Can. 1058: Tutti possono contrarre il matrimonio, se non ne hanno la proibizione del diritto.

Con la premessa che il matrimonio, istituto di diritto naturale, per la sua valida celebrazione richiede che gli sposi vi aderiscano con la volontà e la capacità di conformarsi a quanto professato dalla Chiesa e che quanto di seguito non vuole essere né una esposizione analitica né dottrinale delle ipotesi che possono verificarsi in un rapporto tra due persone, ma il primo aiuto a coloro che si interrogano circa la validità o meno delle loro nozze necessitando l’ausilio di un legale per individuare elementi che possono sfuggire a chi per la prima volta vuole adire un Tribunale Ecclesiastico, fermo restando che il legale in ogni circostanza tranne casi già acclarati tra le parti, deve poter con ogni mezzo pronunciarsi alla possibilità, tentando, di redimere la controversia e riunificare il matrimonio

Il processo circa la nullità matrimoniale canonica, consiste nel constatare che per un dato motivo, quel matrimonio non è mai esistito, pertanto non è che si scioglie o no, si constata semplicemente la circostanza che non è mai esistito, in virtù di determinati adempimenti previsti dalla legge canonica.

Con il processo di nullità matrimoniale i fedeli si rivolgono all’autorità giudiziale della Chiesa per ottenere una dichiarazione pubblica che attesti l’invalidità del matrimonio. Si tratta di porre il rimedio più radicale all’eventuale patologia del proprio matrimonio.

Tale dichiarazione è l’oggetto principale del processo ma, con l’accertamento del fatto giuridico della nullità, si produce contemporaneamente l’estinzione degli effetti giuridici derivati dal matrimonio che, fino a quel momento, era ritenuto valido. L’estinzione degli effetti civili del matrimonio invalido può essere oggetto di ulteriori provvedimenti.

Il matrimonio può essere invalido per tre gruppi di cause:

- innanzitutto l’esistenza di un impedimento al momento della celebrazione;

- il secondo gruppo di cause che comporta la nullità del matrimonio è il difetto di forma legittima. La forma ordinaria è la celebrazione del matrimonio dinanzi ad un teste qualificato e due testimoni; ci sono comunque forme straordinarie di celebrazione del matrimonio previste dalla legge;

- finalmente, il terzo gruppo di cause di nullità del matrimonio fa riferimento al consenso; il consenso può essere inesistente se la persona è incapace di emettere il consenso minimo richiesto dalla legge (c. 1095); in altri casi il consenso esiste ma risulta giuridicamente difettoso perché la manifestazione di volontà esterna non corrisponde con la volontà interna della persona (cc. 1906-1103).

Tra i processi di nullità si possono distinguere due specie: il processo di nullità matrimoniale ordinario e il processo documentale di nullità matrimoniale.

"Il processo super rato et non consumato"

Con il processo circa il matrimonio “rato et non consumato”, invece, le parti tentano di ottenere un beneficio riconosciuto dalla legge, e cioè la dispensa dalla nota di indissolubilità che nell’ordinamento canonico viene collegata al matrimonio valido e consumato. L’effetto della dissoluzione del vincolo può essere ottenuto quando il matrimonio valido non è stato consumato, ed esiste giusta causa per concederlo (c. 1142)

Per questo tipo di processi è necessario tener presenti i concetti di “ratum” e di “consumazione” che costituiscono il diritto sostantivo che è alla base di queste cause. Dal punto di vista strettamente processuale bisogna considerare che si tratta di un processo amministrativo.

Difatti il “petitum” è la richiesta di una dispensa presentata all’autorità amministrativa competente, che è il Papa. La dispensa è preceduta da un accertamento quasi giudiziario sul fatto dell’inconsumazione, oltrechè da una valutazione sull’esistenza della giusta causa per concedere la dispensa. Perciò interessanti risultano le norme relative al libello, all’istruttoria e alla competenza.

Il libello è una supplica indirizzata al vescovo. Possono presentare la richiesta anche entrambi i coniugi. Il vescovo ordina l’istruttoria che si svolge, come per tutti tipi di processi di nullità, alla presenza del difensore del vincolo. Essa coincide, con i dovuti adattamenti, con il processo ordinario.

L’istruttore trasmette al vescovo gli atti con un voto. Vanno aggiunte le osservazioni del difensore del vincolo. Il vescovo trasmette gli atti alla Sede Apostolica.

La decisione spetta alla Sede Apostolica che emette un rescritto. In caso di negazione della dispensa il consulente della parte può esaminare gli atti per addurre motivi gravi e presentare una nuova petizione.

 

 

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CAPI DI NULLITA'

Con la premessa che il matrimonio, istituto di diritto naturale, per la sua valida celebrazione richiede che gli sposi vi aderiscano con la volontà e la capacità di conformarsi a quanto professato dalla Chiesa e che quanto di seguito non vuole essere né una esposizione analitica né dottrinale delle ipotesi che possono verificarsi in un rapporto tra due persone, ma solo un primo aiuto a coloro che si interrogano circa la validità o meno delle loro nozze – essendo invece necessario, per una migliore analisi della fattispecie concreta, l’aiuto del professionista affinché egli possa evidenziare, qualora sussistenti, i presupposti per poter introdurre la causa – elencheremo di seguito alcuni motivi di nullità alle cui sezioni relative rimandiamo per una, seppur rapida, specificazione.

 L’esclusione dell’unità-fedeltà

L’esclusione dell’indissolubilità 

L’esclusione del bene dei coniugi 

L’esclusione della generazione e dell’educazione della prole

L’esclusione del valore sacramentale del matrimonio

L’errore sull’identità della persona

L’errore su una qualità della persona

Il dolo

La violenza o il timore

La condizione de futuro

La mancanza di sufficiente uso di ragione

Il difetto di discrezione di giudizio

L’incapacità di assumere e adempiere

gli obblighi essenziali del matrimonio

Non è comunque sufficiente inquadrarsi in uno dei capi enunciati in quanto l’ausilio del legale può indirizzare ad altre forme o individuare altri elementi (come gli impedimenti di varia natura) sostanziali alla determinazione della richiesta.

Gli Impedimenti Canonici:

Impedimento di affinità;

Impedimento di consanguineità;

Impedimento di Crimine;

Impedimento di disparità di culto;

Impedimento di età;

Impedimento di Ordine Sacro;

Impedimento di parentela legale;

Impedimento di pubblica onestà;

Impedimento di ratto;

Impedimento di vincolo;

Impedimento di voto;

L'impedimento di impotenza.

 

 

 

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